Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 16

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;16

Art. 11
(Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti educativi, di utilità sociale e ambientale, agli enti, alle associazioni od organizzazioni che hanno come oggetto esclusivo o principale del proprio impegno sociale finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite anche attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio di cui alla presente legge.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti educativi, di utilità sociale e ambientale:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti, di strutture fisse e mobili ed edifici destinati ai soggiorni di cui all'articolo 2;
b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese elettriche, idriche, vasche per la raccolta di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio e cisterne per la raccolta di acqua piovana;
c) i progetti, realizzati in collaborazione con enti gestori delle aree protette o con enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio;
d) i progetti educativi finalizzati all'integrazione sociale e culturale di soggetti svantaggiati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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