Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 1
(Oggetto, principi e finalità)
1. Le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificità del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.
2. La presente legge:
a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di:
1) consentire una più adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano;
2) conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione, assicurando l'efficienza, la continuità dei servizi, l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione;
3) concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, inclusi quelli di contenimento della spesa, definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea, nel rispetto dei principi dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);(1)
b) promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i comuni lombardi per assicurare la continuità dei servizi, garantire una gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione dispone particolari modalità di sostegno delle unioni di comuni che rispondono ai requisiti di stabilità di cui all'articolo 18.(2)
4. Sono, di norma, ambiti di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione la zona omogenea per i territori montani e il territorio dell’insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l’allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), per gli altri territori.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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