Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 4
(Organi della comunità montana)
1. S ono organi della comunità montana l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.
2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell'assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell'assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.
3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:
a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a dieci;
b) cinque nelle comunità formate da un numero di comuni da undici a trentacinque;
c) sette nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a trentacinque.(5)
4. Il presidente e i membri della giunta esecutiva sono eletti dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera giunta esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta esecutiva. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della giunta esecutiva, diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della medesima lista; in caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
5. Ai componenti dell'assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa, determinata dallo statuto nei limiti della normativa vigente. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta una indennità di funzione, stabilita dallo statuto, nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l'indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell'assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.(6)
6. L'attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri. L'incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
7. L'organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12, ai contenuti del piano di rientro di cui al comma 4 dell’articolo 13-bis e ai contenuti della relazione trimestrale di cui al comma 6 del medesimo articolo, e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore è tenuto a segnalare all'assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale.(7)
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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