Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 13
(Fonti di finanziamento)
1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:
a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1102/1971 nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
c) (14)
c bis) il contributo di funzionamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio.(15)
2. L'adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla l.r. 25/2007.
2 bis. Nelle more della definizione dei costi standard per le comunità montane, le risorse finanziarie ad esse destinate ai sensi del comma 1, lettera c bis), sono ripartite secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei presidenti di cui all’articolo 14, comma 4, e il Comitato per la montagna di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2007. Nelle more della deliberazione si applicano i criteri di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 25/2007.(16)
2 ter. In caso di straordinaria e comprovata necessità, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, lettera c bis), può essere diversamente destinata con deliberazione della Giunta regionale. La sussistenza del presupposto per l’intervento deve essere previamente riconosciuta dalla Conferenza dei presidenti di cui all’articolo 14, comma 4, che si esprime a maggioranza assoluta.(17)
2 quater. Per il triennio 2014/2016 i costi standard, di cui al comma 2 bis, sono applicati dalla Giunta regionale secondo criteri di progressività connessi all'efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi conferiti dalla Regione alle comunità montane. Per il medesimo triennio la Giunta regionale stabilisce una riduzione del contributo al funzionamento delle comunità montane determinato ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, lettera a), della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014), in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9.(18)
3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi