Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 21(46)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella diffusione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che, per le diverse forme associative previste, documenta e descrive:
a) il dinamismo associativo che si è verificato, in termini di variazione del numero delle associazioni, dei comuni associati, dei servizi e delle funzioni da essi delegati, nonché della popolazione interessata;
b) i servizi oggetto di esercizio associato e i relativi risultati conseguiti, con particolare riferimento all'utenza raggiunta nei comuni coinvolti;
c) le azioni di supporto per gli enti locali realizzate dalla Regione;
d ) la spesa complessiva per la gestione associata nel periodo di riferimento e il grado di partecipazione dei comuni e della Regione.
2. Gli enti locali coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili le informazioni utili a rispondere ai quesiti elencati al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
NOTE:
46. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. m) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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