Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 24
(Norme finali e abrogazioni)
1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell'efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio-economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee.(57)
2. I comuni che, pur trovandosi all'interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l'espressione del parere, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regione per l'assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest'ultima.(58)
3. La legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane)(59) e l'articolo 6 della legge regionale 25/2007(60) non hanno più effetto, per le singole nuove comunità montane, dalla data di pubblicazione del relativo decreto costitutivo, di cui all'articolo 3, e sono abrogate alla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti costitutivi delle nuove comunità montane, che deve dare espressa comunicazione dell'intervenuta abrogazione. Dalla medesima data ogni riferimento alla l.r. 6/2002, contenuto in leggi e regolamenti regionali, si intende fatto alla presente legge.
4. Le modificazioni della l.r. 25/2007, di cui all'articolo 11 della presente legge, hanno effetto dalla data di pubblicazione del primo bando, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 25/2007, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le unioni di comuni lombarde trasmettono alla Regione l'atto costitutivo e lo statuto adottati o modificati ai sensi della presente legge. Lo statutoè pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
6. Sono abrogati, alla data dell'1 gennaio 2009:(61)
a) l'articolo 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(62), così come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
b) l'articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(63).
7. Dal termine di cui al comma 6 non hanno più effetto la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2003, n. VII/802 e i relativi provvedimenti attuativi. L’importo del contributo spettante all’unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all’articolo 20, se inferiore a quello risultante dall’applicazione del secondo periodo del comma 8, è ad esso adeguato fino al 31 dicembre 2010.(64)
8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia ai sensi della presente legge, fermo restando il limite della disponibilità di bilancio. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative fino al 31 dicembre 2009, limitatamente alle domande di contributo ordinario riferite all’intera annualità e fermo restando quanto previsto al comma 8 bis.(65)
8 bis. Dal termine di cui al comma 6 non possono più essere approvati nuovi progetti di gesione associata o eventuali integrazioni di progetti precedentemente approvati ai sensi dei provvedimenti attuativi di cui al primo periodo del comma 7.(66)
8 ter. I contributi previsti dal regolamento di cui all’articolo 20 non possono essere cumulati con quelli di cui al secondo periodo del co mma 8.(67)
8 quater. La Giunta regionale con deliberazione aggiorna l’elenco dei comuni relativi alle zone omogenee dell’Allegato A di cui all’articolo 23, comma 3, a seguito dell’entrata in vigore di leggi di istituzione, mediante fusione, di nuovi comuni, di mutamento di circoscrizioni comunali mediante incorporazione o di mutamento delle denominazioni comunali, approvate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), non comportanti modifiche della delimitazione delle zone omogenee ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della presente legge. L’elenco aggiornato dei comuni rientranti nelle zone omogenee di cui al precedente periodo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL); alla data di tale pubblicazione si intendono conseguentemente adeguati, nelle more del relativo aggiornamento, gli statuti delle comunità montane interessate dalla modifica dell’elenco dei comuni di cui al presente comma.(68)
NOTE:
59. Si rinvia alla l.r. 2 aprile 2002, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
60. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
61. L'articolo è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
62. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
63. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi