Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 2
(Art. 1, L.R. 16/1996)
(Finalità ed oggetto)
1. Le disposizioni del presente titolo in attuazione dello Statuto della Regione e nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del principio di contrattualizzazione e tenuto conto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza della Regione e degli enti e aziende regionali, nonché definiscono i princìpi e i criteri di organizzazione delle strutture della Giunta regionale.
2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni del presente titolo sono:
a) distinguere le responsabilità ed i poteri degli organi di governo da quelli propri della dirigenza;
b) migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'unitarietà dell'azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata;
c) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;
d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti regionali, garantendo a tutti pari opportunità;
e) assicurare la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa;
f) aumentare la flessibilità dell'organizzazione regionale riducendo l'area della regolamentazione legislativa;
g) garantire la valutazione interdisciplinare dello svolgimento delle funzioni della Regione, anche riguardanti progetti ed obiettivi, suscettibili di produrre effetti su più aree di intervento;
h) razionalizzare la produzione legislativa e normativa della Regione;
i) assicurare il costante controllo, anche mediante attività ispettiva, sugli interventi finanziati od autorizzati dall'amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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