Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 5
(Art. 4, L.R. 16/1996)
(Responsabilità della dirigenza)
1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 4 e nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:
a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali stabiliti dai competenti organi regionali;
b) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo, di costo e di qualità stabiliti;
c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri di parità e di pari opportunità tra uomini e donne;
d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;
e) della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa;
f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale.
2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore è responsabile nei confronti del componente della Giunta regionale preposto alla corrispondente direzione.
3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai rispettivi direttori, e questi alla Giunta regionale, una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. La Giunta regionale si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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