Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 8 bis
(Determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento di organismi previsti da leggi regionali)(3)
1. La Giunta regionale definisce la composizione e l’organizzazione dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consultivi della Giunta consimili previsti dalla legge regionale, fatti salvi quelli istituiti a supporto dell’attività del Consiglio regionale o i cui componenti siano eletti dal Consiglio medesimo.
2. Le modifiche della legislazione vigente dirette ad attuare quanto disposto al comma 1 non determinano l'automatico scioglimento dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consimili laddove già costituiti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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