Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 12
(Art. 11, L.R. 16/1996)
(Costituzione delle strutture organizzative)
1. Con provvedimenti della Giunta regionale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione e sono istituite le direzioni generali, che non possono essere in numero superiore a quello degli assessorati e le direzioni centrali, che non possono essere in numero superiore ad un quarto delle direzioni generali.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono definite le modalità di conferimento della titolarità delle medesime nonché la dotazione organica.
3. La Giunta regionale, con la istituzione delle direzioni, ne individua le competenze e le aree di attività, gli obiettivi da conseguire e le risorse finanziarie necessarie.
4. Ogni direttore, previo accordo con l'amministratore di riferimento, individua, di concerto con il dirigente preposto all'organizzazione, le strutture organizzative della direzione, nei limiti numerici complessivi stabiliti dalla Giunta regionale. Il segretario generale e il comitato di coordinamento di cui all'articolo 14 assicurano, nell'esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e l'integrazione dei suddetti interventi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi