Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 16
(Art. 17, L.R. 16/1996)
(Competenze e poteri dei direttori)
1. I direttori, nell'ambito dell'incarico conferito:
a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione di piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta regionale;
b) propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;
c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
d) adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all'adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all'articolo 30;
e) curano, nell'ambito di criteri e di modalità definite, l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza ivi compresa, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, l'articolazione dell'orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell'utenza di riferimento;
f) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
g) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
h) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;
i) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi all'avvocatura regionale;
l) risolvono eventuali conflitti di competenza tra strutture organizzative subordinate.
2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori non possono essere sottoposti ad avocazione da parte della Giunta regionale se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.
3. Con lo stesso provvedimento di avocazione la Giunta regionale individua il direttore competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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