Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 21
(L.R. 2/1997)
(Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles)
1. Al fine di favorire la più efficiente trattazione delle questioni che attengono all'applicazione di disposizioni comunitarie nel proprio territorio inerenti agli ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il concorso di risorse di fonte comunitaria, la Giunta regionale istituisce una propria delegazione distaccata presso la sede dell'Unione Europea in Bruxelles.
2. La delegazione di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.
3. Nell'espletamento della propria attività la delegazione di cui al comma 1 assicura altresì il più efficiente collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea.
4. La delegazione collabora inoltre alle attività di rappresentanza e alle attività di promozione all'estero e di rilievo internazionale di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 31 marzo 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).
5. La Giunta regionale provvede all'organizzazione della delegazione, definendone le attribuzioni.
6. La consistenza numerica del personale della delegazione è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo; tali stanziamenti, stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo ivi compresa l'indennità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
7. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 6è determinato, ai soli fini della definizione dei trattamenti economici del personale della delegazione, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi compreso il personale di cui al comma 9:
- Dirigenti C2: 1
- Posizioni organizzative Q3: 4
- Dipendenti categoria D parametro economico 5: 6
- Dipendenti categoria C parametro economico 4: 2
- Dipendenti categoria B parametro economico 4: 1
8. Il personale addetto alla delegazione può essere individuato tra dipendenti regionali di ruolo, oppure provenire da altra pubblica amministrazione o enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 9.
9. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 7 e 8 l'amministrazione regionale può ricorrere, per il personale della delegazione, ad assunzioni con contratto di diritto privato a tempo determinato con chiamata diretta e con riferimento ad una categoria tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, tenuto conto dei titoli posseduti riferiti all'incarico da conferire e con riconoscimento del relativo trattamento economico.
10. Il rapporto di lavoro delle unità di personale di cui al comma 9è costituito con la stipulazione del contratto individuale, sottoscritto, per la parte dell'amministrazione regionale, dal dirigente dell'organizzazione e personale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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