Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 23
(Art. 21, L.R. 16/1996)
(Segreterie dei componenti della Giunta)
1. Il Presidente, il vice presidente e gli assessori della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.
2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al vice presidente e agli assessori non riconducibili nell'ambito di competenze delle direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.
3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascun componente della Giunta regionale. Detti stanziamenti, determinati con provvedimenti della stessa Giunta, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo.
4. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 3è determinato, ai soli fini dell'attribuzione del trattamento economico, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi comprendendo il personale di cui ai commi 6 e 7:


dirigenti
dalla categoria D3
dalla categoria D1
C
Tot
a) Presidente
3
3
3
1
10
b) vice presidente
2
2
3
1
8
c) assessori
1
3
1
1
6

Con provvedimento della Giunta regionale è stabilito, nel rispetto del limite complessivo dello stanziamento determinato ai sensi del primo periodo, l'ammontare da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale. Agli oneri previdenziali ed assistenziali e all’imposta regionale sulle attività produttive in favore del personale addetto alle segreterie, si provvede con gli stanziamenti di spesa complessivi annualmente determinati per il personale della Giunta regionale.(5)
5. Per la quantificazione degli stanziamenti di cui alla prima colonna della tabella di cui al comma 4, si assume quale parametro di riferimento la media del trattamento economico dei dirigenti, con esclusione di quello riconosciuto ai dirigenti che esplicano funzioni di direttore.
6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi della comma 7. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.
7. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 4 e 5, il personale delle segreterie può essere assunto tra personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, riferita all'incarico conferito e con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Per il reperimento del personale addetto alle segreterie di cui al presente articolo si può, in alternativa, ricorrere a forme di prestazione lavorativa disciplinate dalla collaborazione coordinata e continuativa.
8. Il rapporto di lavoro delle unità di cui ai commi 6 e 7, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal dirigente individuato dagli atti di organizzazione. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione. Nel caso in cui la cessazione o la modifica dell'incarico avvenga in corso di legislatura e il nuovo amministratore di riferimento confermi il rapporto di lavoro, questo prosegue senza soluzione di continuità.
9 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle segreterie dei sottosegretari di cui all’articolo 25 dello Statuto, facendo riferimento alla seguente tabella:(7)


Dirigenti
Dalla categoria D3
Dalla categoria D1
C
TOT
Sottosegretari
1


1
2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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