Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 25
(Art. 24, L.R. 16/1996)
(Qualifica dirigenziale)
1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge:
a) funzioni di direzione di strutture organizzative;
b) funzioni ispettive e di vigilanza;
c) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale;
c bis) funzioni di progetto o di ricerca.(8)
3. Con riferimento alle strutture organizzative, i dirigenti esplicano le funzioni di:
a) direttore generale o centrale;
b) direttore di funzione specialistica ad elevato contenuto professionale;
c) dirigenti di servizio;
d) dirigenti di ufficio;
e) dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza;
e bis) dirigente di progetto o di ricerca.(9)
4. Limitatamente alla durata dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.
6. L'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è ridotto nel limite massimo di duecento unità a partire dal 1° gennaio 2015, procedendo, prioritariamente, alla revoca dei comandi in essere. In caso di mancato raggiungimento del limite fissato, non sono rinnovati i contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con dirigenti esterni ai ruoli di Regione Lombardia.(11)
6 bis. Entro il 31 dicembre 2014 gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, in linea con quanto previsto per la Giunta regionale, riducono l'organico complessivo della dirigenza in misura non inferiore al 10 per cento della dotazione dirigenziale prevista alla data del 31 dicembre 2013, procedendo, in via prioritaria, con la revoca dei comandi in essere. In caso di mancato raggiungimento del limite fissato, non sono rinnovati i contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con i dirigenti esterni ai propri ruoli. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti dipendenti con una dotazione organica del personale dirigenziale inferiore alle dieci unità.(12)
6 ter. Entro il 31 dicembre 2014 le società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, in linea con quanto previsto per la Giunta regionale, riducono del 5 per cento, rispetto alla spesa sostenuta nel 2013, i costi relativi al personale dirigenziale.(12)
6 quater. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguiti con le riduzioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter, confluiscono in un fondo costituito presso Finlombarda s.p.a., dedicato al sostegno delle micro, piccole e medie imprese che operano in regione Lombardia, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.(12)
6 quinquies. Con riferimento alla necessità di contribuire al risanamento della finanza pubblica e al fine di collaborare alla formazione di benchmark funzionali all'attività di revisione della spesa pubblica svolta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 49 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la spesa annua per il personale della Giunta regionale non può essere superiore al valore di 25 euro per abitante.(12)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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