Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 26
(Art. 25, L.R. 16/1996)
(Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.
2. Con provvedimento adottato dalla Giunta regionale vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalità di accesso, nonché la composizione delle commissioni selezionatrici.
3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei princìpi di imparzialità e di pari opportunità.
4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce i requisiti per l'accesso sia dall'interno sia dall'esterno, che in ogni caso devono prevedere:
a) il possesso del diploma di laurea;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.
6. Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulla procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione'), per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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