Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 28
(Art. 27, L.R. 16/1996)
(Mobilità dei dirigenti)
1. La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza e pertanto per soddisfare le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione, nonché per favorirne l'accrescimento professionale, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità. Di norma i dirigenti non possono dirigere la stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni.
2. La Giunta regionale, in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici.
2 bis. La Giunta regionale per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico che necessitino di profili professionali appartenenti ai ruoli sanitari e socio-sanitari, può utilizzare personale specializzato e con qualifica dirigenziale, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche tramite l'istituto del distacco, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica dirigenziale.(16)
3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente, ad eccezione dei casi di mobilità esterna conseguente ai provvedimenti di attribuzione di funzioni agli enti locali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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