Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 33
(Art. 32, L.R. 16/1996)
(Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti)
1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato ha luogo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalle altre disposizioni di legge in materia.
2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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