Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 39
(Art. 4, L.R. 21/1996)
(Responsabilità della dirigenza)
1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2, e nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:
a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali dell'azione dell'amministrazione consiliare;
b) dell'imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all'esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all'Ufficio di Presidenza e al suo Presidente, all'assemblea e ai suoi organi interni;
c) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di parità e promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne;
e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa prestabiliti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;
f) della trasparenza e della semplificazione dell'attività e delle procedure amministrative interne al Consiglio regionale;
g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;
h) dell'osservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.
2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore generale è responsabile nei confronti dell'Ufficio di Presidenza e del suo Presidente.
3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai dirigenti sovraordinati e questi ai rispettivi direttori generali, e i direttori generali all'Ufficio di Presidenza, una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. L'Ufficio di Presidenza si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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