Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 51
(Art. 12-bis, L.R. 21/1996)
(Il Segretario generale)
1. In caso di istituzione di un’unica direzione generale, il direttore generale incaricato assume la denominazione di segretario generale del Consiglio regionale. Oltre alle competenze assegnate alla direzione generale, il segretario generale coordina l'azione delle strutture del Consiglio regionale, il raccordo a livello di struttura organizzativa con la Giunta regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale, nonché la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dall’Ufficio di Presidenza.(33)
1 bis. L’Ufficio di Presidenza può attribuire fino a due incarichi di vicesegretario generale, con il compito di coadiuvare il segretario generale. Il vicesegretario generale incaricato di sostituire il segretario generale in caso di vacanza, assenza o impedimento assume la denominazione di vicesegretario generale vicario.(34)
2. Il segretario generale è nominato dall'Ufficio di Presidenza, anche tra persone esterne all'amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente la durata ed il trattamento economico particolare.
3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, 59 e 61.(35)
NOTE:
33. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
35. Il comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi