Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 53
(Art. 26, L.R. 10/1995)
(Organismi collegiali pluridisciplinari o interfunzionali)
1. Ogni direttore generale per la soluzione di questioni che necessitano di apporti pluridisciplinari o interfunzionali, nonché per il compimento di attività istruttorie complesse, fatta salva la responsabilità di procedimento, può costituire appositi organismi composti da dipendenti regionali. In ragione della complessità delle materie o delle attività, a tali organismi possono essere chiamati a partecipare esperti esterni all'amministrazione regionale.
2. Il segretario generale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, di cui all'articolo 51, comma 4, adotta le modalità generali per la costituzione, per il funzionamento e per la determinazione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza a favore di soggetti esterni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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