Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 69
(Art. 27-ter, L.R. 21/1996)
(Norma transitoria)
1. Allo scopo di favorire i comportamenti che riducono la frammentazione e razionalizzano le attività degli attuali gruppi consiliari si consente nel corso della VIII legislatura regionale, in deroga all'articolo 67, che qualora più gruppi confluiscano in un medesimo gruppo al nuovo gruppo da essi costituito sono attribuite la somma delle risorse precedentemente assegnate nel 2007 ai sensi delle leggi regionali 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale) e 27 ottobre 1972, n. 34 (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) ai gruppi di provenienza ridotte del 10 per cento.
2. Qualora consiglieri che hanno usufruito delle procedure di cui al comma 1 nel corso della legislatura diano vita a nuovi gruppi, le risorse sono attribuite ai nuovi gruppi ripartendo le risorse costituite ai sensi del comma 1 divise per il numero dei consiglieri e moltiplicate per i rispettivi componenti dei gruppi.
3. Nell'VIII legislatura per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell'importo massimo, di cui al comma 5, dell'articolo 67, fa riferimento ad una categoria D3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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