Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 82
(L.R. 45/1983)
(Vestiario)
1. La Regione fornisce a proprie spese gli effetti di vestiario - uniforme al personale, qui di seguito specificato, in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale:
a) addetti alle anticamere e alle aule;
b) addetti permanentemente ed esclusivamente alla guida di autovetture di dotazione alla regione e in uso presso gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
c) addetti alla custodia degli immobili, dei locali e degli uffici;
d) addetti a macchine operatrici.
2. Le caratteristiche dei capi di vestiario, la periodicità dei cambi e le modalità di assegnazione sono individuate da apposite disposizioni regolamentari.
3. L'uso del vestiario-uniforme è obbligatorio durante il servizio.
4. L'impiegato è tenuto alla buona conservazione e all'uso decoroso delle divise; le spese di lavatura, stiratura e riparazioni varie sono a suo totale carico.
5. L'assegnazione delle uniformi - non costituendo integrazione del trattamento economico - è effettuata esclusivamente per esigenze di servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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