Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 89
(Artt. 20, 21, 23 e 24, L.R. 10/1995)
(Cause di estinzione)
1. Il rapporto di lavoro regionale si estingue per le cause previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalle altre disposizioni di legge in materia.
2. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso ove previsto, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al dirigente competente in materia di personale. Le condizioni e i termini del preavviso sono fissati dal contratto collettivo nazionale.
3. Il licenziamento, con o senza preavviso, è disposto dal dirigente competente in materia di personale, e, per il personale non dirigenziale, su proposta del dirigente della struttura di assegnazione. Le condizioni e i termini del preavviso sono fissati dai rispettivi contratti collettivi nazionali e decentrati.
4. La decadenza è dichiarata dal dirigente competente in materia di personale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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