Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 92
(Art. 36, L.R. 16/1996 - Art. 7, c. 12, L.R. 19/2004)
(Omogeneizzazione del trattamento previdenziale)
1. Gli effetti abrogativi delle disposizioni relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio; tale data è riferita all'approvazione a livello nazionale della nuova disciplina del trattamento di fine servizio indipendentemente dalla istituzione dei fondi pensione e dall'esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti regionali previsti dalla legge 449/97. Il trattamento di previdenza di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38 (Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/81 per il personale delle Regioni a statuto ordinario) è abrogato quindi a far tempo dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2000, n. 111.
1 bis. L’indennità di cui al comma 1è erogata, prima della cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta dell’interessato, ai dipendenti di ruolo della Regione Lombardia che, alla data del 30 maggio 2000, avevano maturato almeno un anno di servizio, non risultano collocati a riposo ancorché siano stati trasferiti ad altri enti. La somma erogata, a soddisfazione integrale del diritto, è pari al settantacinque per cento della differenza tra un dodicesimo e un quindicesimo dell’ottanta per cento della retribuzione annua lorda alla data del 30 maggio 2000 moltiplicata per il numero di anni utili ai fini dell’indennità di premio di servizio con termine al 30 maggio 2000. All’onere si provvede con gli stanziamenti previsti all’UPB 7.2.0.1.174 “Risorse Umane” del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011.(81)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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