Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 94
(Art. 2, L.R. 26/1987)
(Soggetti del sistema di formazione del personale regionale)
1. La Regione opera nell'ambito del sistema di formazione con iniziative a più livelli di intervento:
a) predisponendo e verificando le attività formative rivolte al proprio personale e a quello degli enti regionali;
b) promuovendo iniziative di formazione, coordinate tra i diversi settori, rivolte al personale degli enti pubblici che operano nelle materie di competenza regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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