Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 98
(Art. 6, L.R. 26/1987)
(Strumenti per l'attuazione dei programmi operativi)
1. La regione attua i programmi operativi annuali direttamente o avvalendosi dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.Re.F.) sulla base della l.r. 39/1997.
2. La Regione si avvale inoltre di enti, di istituti di formazione specializzati e di università, attraverso specifici incarichi formali e mediante contratti e convenzioni nonché dell'opera di esperti dipendenti dello Stato o di pubbliche amministrazioni. L'incarico prevede la progettazione di piani esecutivi che dovranno pervenire alla direzione generale competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'affidamento, garantendo:
a) flessibilità e correlazione tra temi affrontati, varietà dell'utenza e obiettivi previsti;
b) una didattica correlata al sistema organizzativo della regione;
c) un equilibrato rapporto tra momenti teorici ed esercitazioni applicative;
d) la documentazione analitica e consuntiva del corso realizzato;
e) i tempi di realizzazione del piano esecutivo proposto a partire dall'avvenuta comunicazione di approvazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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