Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 99
(Art. 5-bis, L.R. 16/1996)
(Disposizioni in materia di rimborso spese di difesa giudiziale)
1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, si accolla gli oneri di difesa sostenuti da propri amministratori e dipendenti nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale avviato nei loro confronti in relazione ad atti o fatti connessi all'espletamento del mandato o allo svolgimento delle attribuzioni dell'ufficio.
2. L'assunzione degli oneri di cui al comma 1 avviene a conclusione di ogni singola fase e singolo grado di giudizio, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti organi professionali.
3. L'assunzione degli oneri di cui al comma 1 può avvenire anche in via di anticipazione sin dall'apertura del procedimento, a condizione che non emerga con immediatezza un evidente conflitto di interessi con l'Amministrazione.
4. Qualora il singolo grado di giudizio o il procedimento si chiuda con sentenza di condanna definitiva che accerti la sussistenza di fatti commessi per dolo o colpa grave, la Regione ripeterà all'interessato tutte le somme eventualmente già corrisposte.
5. Per l'assunzione degli oneri, anche in via di anticipazione, valgono le previsioni dell'articolo 96 codice di procedura penale in materia di nomina dei difensori di fiducia.
6. Detti oneri attengono altresì alle spese di domiciliazione e di accertamento tecnico-peritale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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