Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 100
(Art. 3, L.R. 63/1982)
(Indennità ai componenti di commissione di concorso)
1. Ai soggetti estranei all'amministrazione regionale che compongono le commissioni di concorso è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese di € 1.032,91 per i concorsi di categoria D o superiore e di € 516,46 per i concorsi di categoria C o inferiore, se il numero dei candidati ammessi non è superiore a 100.
2. L'indennita' è aumentata di € 103,29 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso in più; essa comunque non può essere superiore a € 1.549,37.
NOTE:
83. Il comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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