Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 2
(Finalità e beneficiari)
1. Il presente titolo disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al Trattato sull'Unione europea e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.(2)
2. Le disposizioni del presente titolo perseguono, in particolare, gli obiettivi di valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera; riconoscerne la multifunzionalità; promuoverne lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.
3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita, nonché a mantenere un adeguato livello di redditività alle attività agricole.
4. Gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati dalla Regione, dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane e da altri enti locali secondo le rispettive competenze.(3)
4 bis. La Regione riconosce, in applicazione del principio di sussidiarietà, il ruolo svolto dalle organizzazioni professionali agricole a livello regionale, dalle loro emanazioni tecnico-economiche e dalle organizzazioni cooperative del settore agricolo di cui all’articolo 5, nonché di tutti i soggetti singoli e associati rappresentativi degli interessi e delle istanze del mondo agricolo e della società civile, nella definizione e attuazione di iniziative ed attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale, nonché nelle conseguenti attività di informazione e divulgazione presso le imprese agricole.(4)
5. Possono accedere ai benefici di cui al presente titolo i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sull'Unione europea o i soggetti identificati nelle singole misure applicative.
6. Al presente titolo si applicano le definizioni di cui all'allegato A.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi