Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 5
(Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo agricolo regionale)
1. La Giunta regionale individua il tavolo istituzionale per le politiche agricole e il tavolo agricolo regionale quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni cooperative agricole. La composizione dei due tavoli è definita con deliberazione della Giunta regionale, assicurando un’adeguata rappresentanza delle autonomie locali e delle organizzazioni professionali interessate.(17)
2. Il direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di agricoltura partecipa ai lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole e del tavolo agricolo.
3. Il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e il tavolo agricolo regionale possono essere integrati da esperti e altri componenti per l'esame di argomenti di carattere specialistico.
4. Attraverso il tavolo istituzionale per le politiche agricole gli enti locali partecipano alla programmazione regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi