Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 22
(Programmazione negoziata)
1. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, la sottoscrizione, tra la Regione stessa, gli enti locali e le persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole, di contratti territoriali riguardanti il settore agricolo.
2. Il contratto territoriale di cui al comma 1 consiste in un accordo volto ad attuare un programma d'intervento coordinato riguardante l'insieme delle attività agricole o di una filiera e, in particolare, le condizioni concordate di produzione, il contributo dell'attività agricola alla conservazione delle risorse naturali, la salvaguardia delle forme del paesaggio agricolo e delle relative strutture ed infrastrutture, la produzione di servizi collettivi, nonché lo sviluppo di progetti collettivi di produzione o di sviluppo del territorio.
3. L'accesso agli aiuti previsti dal presente articolo è garantito a tutti i produttori nel rispetto delle norme sulla concorrenza.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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