Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 26
(Protezione e valorizzazione delle superfici forestali)
1. Sono incentivati gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente alla divulgazione didattica, nonché alla manutenzione diffusa del territorio.(91)
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli enti competenti si avvalgono, ove possibile, delle aziende agricole ubicate nel territorio di competenza, nonché dei consorzi di proprietari quali i consorzi forestali.
3. Sono ammissibili a finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale:
a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di di natura biotica e abiotica e in particolare:
1) il risanamento da attacchi da parte di insetti, altri animali, funghi e altri agenti biotici;
2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura eccezionale o da incendi boschivi;
3) le sistemazioni idraulico-forestali;
4) la difesa dagli incendi boschivi;
b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni forestali e alla difesa dell'occupazione forestale e in particolare:
1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale, i rimboschimenti e il miglioramento delle superfici forestali se previsti da piani di assestamento forestale e da piani di indirizzo forestale;(92)
2) la realizzazione di piani di assestamento forestale e di piani di indirizzo forestale;(93)
3) l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname;
4) le iniziative di valorizzazione delle produzioni forestali minori, quali, ad esempio, funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti;
5) le forme di assistenza tecnica destinate alla corretta esecuzione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;
c) gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale e in particolare:
1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico-ricreativo degli spazi forestali e alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali;
2) gli interventi di arricchimento arboreo dell'ambiente rurale;(94)
3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane e, in generale, la manutenzione dei versanti;(95)
4) le opere e gli interventi di supporto e ausilio nei confronti della fauna selvatica e ittica;
5) gli interventi per il recupero, il miglioramento e il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei fluviali e golenali di pianura;
6) la predisposizione di ricerche e guide specifiche, la realizzazione di materiale divulgativo;
6 bis) gli interventi di realizzazione e di manutenzione di boschi didattici di cui all’articolo 55 bis, comprese le necessarie dotazioni didattiche e logistiche.(96)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
92. Il numero è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
93. Il numero è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
94. Il numero è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
95. La lettera è stata modificata dall'art. 21, comma 2, lett. c) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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