Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 31 ter
(Banca della Terra Lombarda)(99)
1. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico, completo e aggiornato, dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta.
2. La Banca della Terra Lombarda si basa sui dati messi a disposizione dal SIARL e da altre banche dati regionali, anche tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA), che possono aggiornarla periodicamente inserendo le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.
3. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante “Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda”, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni professionali agricole, le cooperative, le organizzazioni sindacali e l’ANCI, predispone gli atti necessari per il funzionamento della Banca della Terra.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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