Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 41
(Funzioni amministrative)(5)
1. La Regione, la provincia di Sondrio, i comuni, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento.(132)
2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47.(133)
3. La Regione, la provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all'articolo 43, coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici.(134)
4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni conferite, nonché le funzioni amministrative relative a progetti per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
132. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
133. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
134. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 3, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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