Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 65
(Statuto, organizzazione e contabilità)
1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli organi e le loro modalità di funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ente. Lo statutoè deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione.
2. Sono organi dell'ERSAF:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale; è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni.(240)
4. Per le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale.
5. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
6. L'indennità di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale.
7. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
8. Il collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni. L'incarico è revocabile dal Consiglio regionale e può essere rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.
9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale.
10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di prolungata inattività o riscontrata inefficienza dell'ente la Giunta regionale può procedere, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione è sciolto; lo scioglimento è dichiarato con decreto del presidente della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari che deve avvenire entro sessanta giorni.
11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti alla Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 34/1978.(241)
12. Il piano triennale è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento organizzativo, il regolamento di con tabilità il programma annuale e il tariffario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale; i predetti atti si intendono approvati decorsi quarantacinque giorni dalla loro ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni. (242)
13. Al personale e all'attività gestionale dell'ERSAF è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.
14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
15. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, ed è a tempo pieno. Il contenuto del contratto è definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale) per i direttori generali della Giunta regionale.
16. L'incarico di direttore è incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti con cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche derivanti da designazioni di carattere politico, nonché con ogni attività di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia dipendente pubblico, l'incarico è subordinato al collocamento nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, in quella prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite da norme di legge, di statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di direttore.
17. La struttura organizzativa dell’ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo che ne definisce l’articolazione in dipartimenti, di cui uno dedicato all’attività di ricerca prevista all’articolo 2 bis e per la tutela e lo sviluppo della montagna. I dipartimenti possono essere organizzati in sedi territoriali in relazione alle peculiarità funzionali attribuite.(243)
18. Il regolamento organizzativo di cui al comma 17 definisce la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale, l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni; il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Nella predisposizione della proposta di regolamento il direttore si attiene agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola, forestale e della montagna.(244)
19. Per lo svolgimento delle attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie l'ERSAF può costituire o partecipare a società o fondazioni aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della montagna, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le deliberazioni concernenti la costituzione di società o fondazioni, l'acquisizione di partecipazioni societarie o la partecipazione a fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.(245)
20. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'ERSAF si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.
21. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.
22. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.
23. Le modalità di redazione e i termini di presentazione del bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione del conto consuntivo nonché le modalità di gestione delle entrate e delle uscite e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contab ilità, in conformità alla l.r. 34/1978.
24. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:
a) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e dei programmi annuali di attività;
b) donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
c) proventi dei servizi e delle attività di cui all'articolo 64, comma 5;
d) eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per interventi specifici in relazione alle attività di cui all'articolo 64;
e) contributo annuale di gestione a carico della Regione;
f) ogni altra entrata.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
240. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 15 marzo 2012, n. 5. Torna al richiamo nota
241. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
242. Il comma e' stato modificato dall'art. 1, comma 3, lett. d) ed e) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
243. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
244. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. j) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
245. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. k) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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