Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 75
(Disposizioni transitorie e finali)(254)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di cui all’articolo 67, comma 2, e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono adottate le disposizioni necessarie a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni, con particolare riguardo all’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie prevalentemente impiegate per l’esercizio delle funzioni trasferite alla data del 1 febbraio 2020, alla definizione del trattamento economico accessorio del personale trasferito e delle relative risorse, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile delle risorse per il salario accessorio di ERSAF, al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi e alla regolazione dei procedimenti in corso, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni.
2. ERSAF cessa di esercitare le funzioni trasferite alla data di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione stabilita nella deliberazione di cui al comma 1. Nelle more dell’effettivo trasferimento ERSAF continua a esercitare le funzioni secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 67, comma 2.
3. Il personale con contratto a tempo indeterminato trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento nell’organico della Giunta regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
254. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. ii) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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