Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 75 quinquies
(Finalità)(264)
1. La Regione, nel rispetto della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura):
a) riconosce l’apicoltura quale attività agricola fondamentale per la conservazione dell’ambiente, finalizzata a garantire l’impollinazione naturale necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le produzioni agricole e forestali;
b) sostiene la salvaguardia delle specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle altre razze allevate, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura;
c) ne promuove la diffusione della conoscenza e la cultura anche attraverso attività didattiche.
2. La conduzione zootecnica delle api, denominata “apicoltura”, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
264. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. jj) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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