Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 91 bis
(Finalità)(301)
1. Il presente capo detta disposizioni volte a disciplinare l’utilizzo plurimo delle cave esistenti e di quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave, nonché delle cave esaurite, dismesse o abbandonate non ricomprese nei piani provinciali delle cave e non già recuperate ai fini di mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo nei comprensori di bonifica e irrigazione e promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali, nonché la riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio.(302)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
301. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 34. Torna al richiamo nota
302. Il comma è stato modificato dall'art. 42, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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