Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 94
(Consulta regionale della bonifica e irrigazione)
1. È istituita presso la competente direzione generale regionale la consulta regionale della bonifica e irrigazione, organo consultivo della Regione per l'attuazione del presente titolo e per l'attività di bonifica e irrigazione.
2. La Giunta regionale determina la composizione della consulta assicurando la rappresentanza degli enti locali, dell'unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (URBIM) per la Lombardia, delle organizzazioni agricole sindacali, nonché la presenza delle direzioni generali della Giunta regionale competenti.
3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per la bonifica e l'irrigazione o da un suo delegato e non comporta oneri economici per la Regione.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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