Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 110
(Sanzioni)
1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:(330)
a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;(331)
b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;(332)
e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;
g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;
h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
h bis) distruzione dei carpofori.(334)
1 bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un’ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.(335)
2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1 bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.(336)
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:
a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione;(338)
a bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell’attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;(339)
b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;
c) vendita di funghi non riconoscibili.
5 bis. L’utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 101è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.(340)
5 ter. Le sanzioni sono irrogate ed introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.(341)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
330. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16. Torna al richiamo nota
331. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16. Torna al richiamo nota
332. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16. Torna al richiamo nota
333. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16. Torna al richiamo nota
336. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 25 maggio 2015, n. 16. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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