Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 112
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata ai carabinieri forestali, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, agli ispettorati micologici delle ATS, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.(343)
2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali, nonché degli enti di gestione delle riserve naturali abilitati dagli enti di appartenenza all’accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.(344)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
344. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. f) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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