Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 126
(Interventi di recupero e miglioramento ambientale)(5)
1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'articolo 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.
2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base dei programmi di cui al comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 130, un piano di riparto dei contributi.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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