Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 130 quinquies
(Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve)(377)
1. Ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 555/2008, la mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate abusivamente è sanzionato.
2. Le sanzioni sono imposte al produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettaro, nei seguenti casi:
a) se non presenta il contratto di distillazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti o presenta un contratto che non copra l’intera produzione del vigneto abusivo;(378)
b) se non informa la stessa amministrazione di cui alla lettera a) dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde, oppure non esegue la vendemmia verde in maniera completa, ovvero non riduce a zero la resa della relativa superficie entro la data stabilita per la presentazione delle domande di vendemmia verde.(379)
3. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), pari a 3.000,00 euro per ettaro proporzionale alla superficie vitata abusiva, si applicano trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti.
4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera b), pari a 3.000,00 euro per ettaro proporzionale alla superficie vitata abusiva, si applicano dal 1 settembre dell’anno civile considerato.
5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio vigilano sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo. Agli stessi enti competono l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito dei relativi proventi.(380)(5)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
377. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
378. La lettera è stata modificata dall’art. 2, comma 5, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
379. La lettera è stata modificata dall’art. 2, comma 5, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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