Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 131
(Principi e finalità)
1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale. La Regione assicura altresì le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate articolandole, in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e della preservazione degli habitat, per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee.(390)
2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque.
3. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.
4. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dal presente titolo, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).
4 bis. Costituisce attività di pesca ogni azione diretta a catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono.(391)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
390. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
391. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. uuu) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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