Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 135
(Consulte della pesca)(409)
1. È istituita la consulta regionale della pesca che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:
a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;
c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta regionale ed è composta:
a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede;
b) dal presidente della provincia di Sondrio o da un suo delegato;(411)
c) dal dirigente regionale competente;
d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;
e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti ricreativi, di cui due designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e quattro dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;(412)
f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, scelti tra quelli proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;(413)
g) da un rappresentante scelto tra quelli proposti dalle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale;(414)
h) da un rappresentante degli acquacoltori scelto tra quelli proposti dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale(415);
i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico che non può essere nominato in una consulta pesca di bacino;(416).
i bis) da un rappresentante designato dalle Comunità Montane.(417)
4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica ricreativa in possesso della qualifica di cui all'articolo 136 e un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche.(418)
5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.(419)
6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.
7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni in materia di pesca.
8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle proposte pervenute.(420)
9. Il Presidente della consulta regionale può far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della Giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.(421)
10. La Provincia di Sondrio e la Regione costituiscono, rispettivamente per il bacino di pesca ricadente nel territorio della stessa provincia e per ciascuno degli altri bacini di pesca, la consulta provinciale della pesca e le consulte pesca di bacino e ne definiscono le modalità di funzionamento. (422)(5)
10 bis. Le consulte di cui al comma 10 svolgono funzioni tecnico-consultive e sono composte da: (423)
a) a) per la Provincia di Sondrio il dirigente della competente struttura con funzioni di presidente, per ciascuno degli altri bacini di pesca uno o più dirigenti degli uffici territoriali regionali (UTR) territorialmente interessati, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un esperto in materia ittica individuato a seguito di selezione pubblica, che non può essere nominato in più di tre consulte pesca di bacino;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori dilettanti più rappresentative;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori professionisti, qualora presenti;
e) un rappresentante designato dalle associazioni di piscicoltori o acquacoltori più rappresentative, qualora presenti;
f) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste più rappresentative.
10 ter. Alla selezione pubblica di cui al comma 10 bis, lettera b), possono partecipare coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, medicina veterinaria, scienze agrarie o diplomi equipollenti e di comprovata esperienza almeno triennale.(424)
10 quater. Le consulte di cui al comma 10 sono costituite, senza oneri a carico dei bilanci regionale e provinciale, con decreto rispettivamente del dirigente competente della Provincia di Sondrio e del dirigente dell’UTR con prevalenza di superficie territoriale per ogni bacino di pesca. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento. Le consulte restano in carica per la durata della legislatura in cui vengono costituite e comunque fino all’insediamento delle nuove. (424)
10 quinquies. Alle sedute della consulta può essere invitato un rappresentante designato dal concessionario del corpo idrico o di tratti del medesimo.(424)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
409. La rubrica è stata sostituita dall’art. 2, comma 8, lett. q) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
410. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. vvv) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
411. La lettera è stata sostituita dall’art. 2, comma 8, lett. r) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
412. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
413. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
414. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. f) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
415. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. g) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
416. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
417. La lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. i) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
418. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 13, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
419. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. www) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
420. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. k) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 14. Torna al richiamo nota
421. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. l) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
422. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. s) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. m) della lr. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
423. Il comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 8, lett. t) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. m) della lr. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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