Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 144
(Licenze di pesca)(5)(476)
1. L’esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;
b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica ricreativa(477).
1 bis. All’imprenditore ittico, in possesso di licenza di tipo A, come definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura), si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 228/2001 e n. 99/2004.(478)
2. Per le licenze di cui al comma 1è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali).
3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l’esame di idoneità all’esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio secondo apposito programma anch’esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.(479)
4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.
5. E’ fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.
6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.
6 bis. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B le guide professionali di pesca iscritte ad associazioni nazionali di rappresentanza professionale purché non esercitino attivamente e personalmente l'azione di pesca.(480)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
476. L'articolo è stato sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
477. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
479. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. hhh) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
480. Il comma è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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