Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 147
(Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)(5)
1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;(484)
b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 141; la medesima sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, per la tutela degli storioni autoctoni;
d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;
e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;
e bis) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 400,00 per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l’equilibrio del popolamento ittico, in violazione del divieto di cui all’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui all’articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; qualora la reimmissione dopo la cattura riguardi esemplari appartenenti alla specie Silurus glanis si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a diciotto mesi;(485)
f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica ricreativa senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A(486);
g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'articolo 146, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;
h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi esercita la pesca in acque dove la pesca è vietata o viola le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chi, in possesso di licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;(487)
i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 5 e 6;
l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.
2. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
3. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza.
4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a euro 60,00.(488)
5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa all'ufficio competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.(489)
6. L’accertamento delle infrazioni compete alle province. L’irrogazione delle sanzioni compete alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.(490)
7. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.(491)
8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. Sono confiscati i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione del pescato utilizzati per commettere le infrazioni di cui all’articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c).(492)
9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dalla provincia, tenuto conto della loro destinazione d'uso.
10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici regionale e della provincia di Sondrio è immediatamente confiscata; se è ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.(493)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
484. La lettera è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
485. La lettera è stata aggiunta dall'art. 7, comma 1, lett. nn) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
486. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. j) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
487. La lettera è stata modificata dall’art. 2, comma 8, lett. kkk) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
488. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. oo) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
489. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. lll) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
490. Il comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 8, lett. mmm) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
491. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. nnn) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
492. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
493. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. ooo) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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