Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 160
(Enoturismo)(535)
1. La Regione promuove l'enoturismo secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.
2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 2019, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività enoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.
3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
535. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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