Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 177
(Disposizioni che restano in vigore)
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia);
b) la legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani);
c) la legge regionale 30 gennaio 1984, n. 3 (Interventi della Regione Lombardia a favore dell'istruzione agraria superiore);
d) la legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Contributi regionali alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio');
f) la legge regionale 20 aprile 1995, n. 28 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle ricerche biotecnologiche);
g) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
h) gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura).
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
584. La lettera è stata abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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