Legge Regionale 10 dicembre 2008 , n. 32

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32

Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e riequilibrio tra entrambi i generi stabiliti dallo Statuto e della normativa statale vigente.(1)
2. La presente legge si applica alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione:
a) in organi di amministrazione di enti a partecipazione regionale, nonché di enti, aziende, agenzie e altri soggetti, di cui agli allegati A1 e A2, dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, ai quali provvede la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h) dello Statuto;(2)
b) in organismi per i quali le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi attribuiscono espressamente la competenza di nomina e designazione alla Giunta regionale o al Presidente della Regione, ovvero è determinata la competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l) dello Statuto.
3. La presente legge non si applica ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle aziende sanitarie Locali (ASL), aziende ospedaliere (AO), anche universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e Fondazioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonché dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di competenza della Regione.
4. Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza negli organismi di cui al comma 2, quando ne sia prevista la presenza in base alle leggi istitutive, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio regionale.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 2 dicembre 2016, n. 30. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 2, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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